Il codice dei call center
Mai prima delle 9, mai dopo le 19,30
Lo fanno specialmente le imprese di telecomunicazione, il telemarketing, per veicolare le loro offerte commerciali.
Ecco allora che è proprio Asstel, l’associazione che riunisce le aziende Tlc, a correre ai ripari con un codice di autoregolamentazione evitando il rischio black out sul telemarketing – molto probabile, visto che in poco meno di un mese siamo già a 130mila iscritti – e mettendo le persone in condizione di non negare il proprio consenso.
Cosa promettono le aziende? No a telefonate nei giorni festivi e di domenica. No dalle 19.30 di sera alle 9 del mattino, e sabato solo dopo le 10 e non dopo le 19.
I numeri poi, non potranno essere richiamati con insistenza; il testo fissa in 30 giorni il periodo di rispetto in cui non è possibile contattare nuovamente la stessa numerazione. Inoltre la persona che chiama dovrà necessariamente identificarsi, specificando il proprio nome e il nome dell’azienda per conto della quale sta chiamando. Dovrà precisare che il numero è stato estratto dall’elenco abbonati (o da qualche altro elenco pubblico) e infine informare l’abbonato della possibilità di iscriversi al Registro delle opposizioni. Secondo stime fornite da Asstel si opporrà alle chiamate il 20% degli abbonati, analogamente a quanto avviene in altri paesi europei.
Ancora squilli?
Chiamate il Garante della privacy
Che succede se nonostante l’iscrizione al registro continuiamo ad essere disturbati? Anzitutto bisogna comunicare al soggetto che ci telefona che non desideriamo più essere chiamati. Poi, siccome le telefonate devono essere fatte in chiaro – ovvero deve essere visibile il numero di chi ci chiama – in modo che sia possibile presentare eventuali segnalazioni al garante della privacy se, nonostante il divieto si continua a essere disturbati. Tuttavia, segnala Adiconsum, il decreto istitutivo del registro non prevede modalità conciliative, né è ben chiaro se l’utente debba inoltrare il recalmo alla Fondazione Bordoni, tenutario del Registro, o al Garante, responsabile del comportamento scorretto delle aziende di telemarketing". In ogni caso, in questa fase, la cosa da fare è rivolgersi proprio al Garante della privacy (con semplice istanza, segnalazione, reclamo o ricorso) così come indicato sul sito www.garanteprivacy.it. In ogni caso, proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi. Ecco quali:
•Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
•Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro.
•La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
•Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.
•Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
•L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente.
•Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro.