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Biologico, ecco le normative europee

Agricoltura biologica
le regole della comunità europea

In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) né organismi geneticamente modificati (OGM).
Alla difesa delle colture si provvede anzitutto in via preventiva, attraverso la selezione di specie resistenti alle malattie e l’utilizzo di tecniche agronomiche appropriate: la rotazione delle colture, la piantumazione di siepi e alberi che preservano il paesaggio, la consociazione, cioè la coltivazione contemporanea di piante diverse, l’una sgradita ai parassiti dell’altra. Si usano fertilizzanti naturali come letame e altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci (incorporazione nel terreno di piante appositamente seminate, per esempio trifoglio, senape, favino). In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali (vegetali, animali o minerali): estratti di piante, insetti predatori di parassiti, farina di roccia o minerali naturali in grado di difendere le coltivazioni dalle crittogame. L’agricoltore può usare solo le sostanze di origine naturale autorizzate dal regolamento CE (tassativamente elencate in un’apposita lista).
Allevamento
Gli animali devono essere nutriti nel rispetto del loro fabbisogno con prodotti vegetali ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, preferibilmente coltivati nella stessa azienda o nel comprensorio. L’allevamento "bio" è strettamente legato alla terra: il numero dei capi che si possono allevare in azienda perciò dipende dall’estensione del terreno disponibile. Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali: occorrono strutture salubri, di dimensioni adeguate al carico di bestiame e che consentano di isolare i capi che necessitano di cure mediche. Deve inoltre venire assicurato spazio libero sufficiente a disposizione degli animali (spazi minimi all’aperto e al coperto). Il trasporto del bestiame deve avvenire nel più breve tempo e in modo da affaticare gli animali il meno possibile. È vietato l’uso di calmanti durante il tragitto. Il trattamento degli animali al momento dell’abbattimento deve limitare la tensione e garantire l’identificazione e la separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.
I prodotti
I prodotti biologici devono essere composti da almeno il 95% di ingredienti "bio" (percentuale riferita al totale degli ingredienti di origine agricola, escludendo acqua, sale, additivi ammessi, eccetera).
Additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici sono ammessi solo se previsti dal regolamento CE nelle apposite liste (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.). È vietato l’uso di coloranti di sintesi, additivi non blandi, e comunque di qualsiasi ingrediente ottenuto o derivato da OGM. Tra gli aromi sono ammesse solo sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali.
Gli impianti di trasformazione, immagazzinaggio e condizionamento devono garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica sia separata da quella dei prodotti convenzionali (l’identificazione e la rintracciabilità quindi devono esserci per le materie prime e il prodotto finito).
Il sistema di controllo
I prodotti biologici sono ottenuti da operatori che, lungo tutta la filiera, sono controllati da organismi di certificazione autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  
 

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