Un medico obiettore di coscienza aveva negato le cure a una paziente – a rischio emorragia – dopo un’interruzione volontaria di gravidanza. Ma la Corte di Cassazione – con una recente sentenza – ha stabilito l’impossibilità per un medico obiettore di negare le cure ad una paziente dopo un’interruzione volontaria di gravidanza.
“Episodi come quello di Pordenone – commenta Federconsumatori – costituiscono fattispecie criminose che vanno dall’omissione di soccorso al tentativo di omicidio colposo, motivo per cui riteniamo urgente intervenire con provvedimenti efficaci ed immediati: il diritto alla salute viene prima di qualsiasi obiezione”. Per l’Associazione la recente sentenza della Corte costituisce un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle donne.
“Quanto accaduto dimostra che nel nostro Paese c’è ancora molto da fare per garantire alle donne l’effettiva libertà di decidere del proprio corpo e della propria vita nonché la piena fruizione della legge 194. L’articolo 9 della norma prevede l’obiezione di coscienza, cosa che non intendiamo assolutamente mettere in discussione, tuttavia è anche vero che la possibilità di obiettare riguarda solo l’interruzione volontaria di gravidanza e non le fasi precedenti o successive all’intervento” conclude Federconsumatori.
(8/4/2013)
fonte: helpconsumatori