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Telemarketing, nuova legge ma ancora poche tutele

Avrebbe potuto essere una legge contro le telefonate commerciali aggressive, ma è molto probabile che non lo sarà. È la nuova legge, approvata a fine 2017, per arginare il fenomeno del telemarketing aggressivo. Una legge che non è ancora in vigore, primo perché non è ancora uscita in Gazzetta Ufficiale – forse lo sarà in aprile – e poi perché manca il decreto attuativo che dovrebbe sciogliere alcuni dubbi circa l’applicazione di norme che sembrano ancora un po’ fumose, a dir poco.

Quindi, un consiglio: continuate a guardare il cellulare con una certa diffidenza, quando vedete un numero che non conoscete. Tuttavia per il Garante della Privacy, Antonello Soro, «la legge rappresenta un miglioramento di rilievo nella disciplina del telemarketing».

Vediamo allora cosa c’è in gioco: anzitutto la possibilità di iscrivere i cellulari al registro delle opposizioni, cosa che prima si poteva fare solo con i numeri fissi. Si tratta di un bacino di 117 milioni di utenze, che potrebbe far subire un’impennata agli attuali iscritti. Che sono in numero così esiguo – 1,5 milioni di numeri – da far ritenere che fino ad oggi lo strumento del registro sia stato sostanzialmente inutilizzato. Comunque, la norma attuale prevederebbe, all’iscrizione di un nuovo numero, cellulare o fisso, la revoca automatica di tutti i consensi dati in precedenza inavvertitamente, acconsentendo al trattamento dei propri dati personali. C’è però una deroga alla revoca, una deroga osteggiata sia dal Garante della privacy che dalle Associazioni dei consumatori: «Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto fornitura di beni o servizi», dice il testo. In sostanza, l’inserimento nei registri non fa decadere i consensi dati nei trenta giorni precedenti l’iscrizione. Solo dopo 30 giorni la nostra “opposizione”, diciamo così, diventa operativa. Inoltre a poterci chiamare, nonostante l’iscrizione al registro, potrebbero essere tutti i soggetti che operano nello stesso ambito nel quale abbiamo un contratto attivo. Per esempio: tutti gli operatori telefonici, tutti quelli dell’energia… Insomma, praticamente il 90% di quelli che ci telefonano indesiderati.

«Non è certamente una legge ottimale – spiegano da Adiconsum – perché continua a mantenere in piedi la possibilità di fare offerte commerciali al telefono di qualsiasi consumatore, tranne coloro che hanno diritto a registrarsi nell’apposito elenco. In pratica rimane in piedi il sistema usato finora, con risultati pessimi. Avremmo preferito un sistema inverso, ovvero offrire alle aziende di chiamare solo coloro che esprimono la volontà di ricevere offerte telefoniche registrandosi ad un apposito elenco».

Tra le misure previste dalla nuova normativa, l’introduzione di due prefissi: uno che consente di riconoscere le chiamate commerciali, e un altro solo per le indagini statistiche. Tuttavia è già pronta la deroga al prefisso unico commerciale: potrà essere evitato dalle aziende che mostrano in chiaro l’identità della linea a cui possono essere richiamati.

Infine è stata introdotta la corresponsabilità dell’azienda committente della campagna telefonica eventualmente illecita, che diventerà così corresponsabile di comportamenti scorretti. Una novità importante, perché va a colpire soggetti (come gli operatori telefonici) in effetti sanzionabili dal Garante della privacy, invece che i call center, spesso con sede all’estero). «Sì – commenta ancora Adiconsum – si potrà finalmente sanzionare l’azienda committente ma, senza decreti attuativi non si sa su cosa sanzionare. Tutto troppo poco e quindi quasi inutile se non si cambia il registro delle opposizioni».

Tag: telemarketing, registro opposizioni, garante privacy, adiconsum

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