Consumi

Guida alla nuova etichetta europea e a tutto quel ci dice

Scaffali_etichetta.jpgDa dicembre 2014, più un’appendice relativa alle carni che partirà dal prossimo mese di aprile, è entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione europea (il 1169/2011) relativo alle etichette dei prodotti alimentari. Anche se non sempre noi consumatori dedichiamo tutto il tempo che sarebbe necessario a leggere le informazioni riportate sulle confezioni, resta il fatto che le etichette sono fondamentali alleate proprio di chi acquista. Sono una luce che si accende su cosa c’è dentro a quel che stiamo comprando, di cosa è fatto, dove è stato prodotto, quali sono i suoi valori nutrizionali, eccetera eccetera. E questa luce può essere più o meno intensa, più o meno velata da ombre, ovvero da omissioni o scorciatoie che, a volte, i produttori usano per aggirare qualche dettaglio sui loro prodotti. Da questo punto di vista il regolamento dell’Unione Europea segna sicuramente un passo avanti che aumenta la trasparenza. Anche se, realtà come ad esempio Coop, ciò che il regolamento Ue impone oggi lo facevano già da diverso tempo. Comunque, proprio per aiutarvi quando andate a fare la spesa, ecco un riassunto dei punti più importanti previsti dalla nuova normativa sulle etichette. 

Scritte più leggibili sulle etichette Per la prima volta è stata definita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare la denominazione dell’alimento, l’elenco degli allergeni, il peso netto e il Tmc o la data di scadenza. L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve comunque essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.

Data di scadenza Su ogni singola porzione (e non più solo sulla confezione esterna) deve essere riportata la data di scadenza. La data di congelamento deve essere indicata su carne, preparazioni a base di carne e sui prodotti non trasformati congelati a base di pesce.

Tabella nutrizionale Negli alimenti confezionati deve essere presente una tabella nutrizionale obbligatoria con sette elementi (energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione o unità di consumo. Per sostanze come il colesterolo è vietata l’indicazione. La norma prevede invece che possano essere aggiunte informazioni volontarie (es. per le fibre, nella tabella o gli Omega 3, nel campo visivo). Per i prodotti a marchio Coop questa è una cosa già presente da anni.

Allergeni Le sostanze che provocano allergie o intolleranze (come ad esempio contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, uova, pesce, soia, latte e prodotti a base di latte, eccetera) devono essere evidenziate graficamente nella lista degli ingredienti.  Sui prodotti a marchio Coop è da tempo presente una frase volontaria che specifica la possibile presenza di alcune di queste sostanze.

Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame Dal prossimo mese di aprile 2015 dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (dopo l’emergenza mucca pazza è da anni già previsto l’obbligo di indicare questi elementi per i bovini).

Altre indicazioni sull’origine L’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria anche quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ovvero quando il paese o il luogo di provenienza di un alimento non sia lo stesso del suo ingrediente primario. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell’Italian sounding, ossia alimenti presentati come made in Italy ma fabbricati altrove. Su diversi prodotti Coop indica volontariamente la provenienza di questo ingrediente primario (es. 100% di latte italiano per un formaggio).

Scompare la scritta “oli vegetali” Non si potrà più utilizzare la dicitura generica di “oli vegetali” dietro cui ci può essere l’utilizzo di grassi tropicali (come olio di palma, di cocco o di cotone). Va quindi indicata con precisione l’origine vegetale specifica dell’olio usato nella lista ingredienti. Così, “olio di palma” od “olio di cocco” dovranno essere elencati in etichetta in modo trasparente. Inoltre, se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”, a seconda dei casi. Sui prodotti a marchio Coop l’indicazione dell’origine botanica degli oli è una cosa già presente da tempo.

Pesce In etichetta (per il pesce la normativa sulle etichette dipende dal regolamento 1379 del 2013) dovrà comparire sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione dettagliata del luogo di pesca, il tipo di attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato. Poi rimane l’obbligo di indicare se pescato in mare, in acque dolci o allevato.

Surgelati In caso di carne, preparazioni a base di carne, prodotti non trasformati a base di pesce congelati occorre indicare la data di congelamento. Invece, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dalla dicitura “decongelato“.

Preparati a base di carne e pesce Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica anche ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli, fette, porzioni e filetti.

Insaccati Per i salumi insaccati va indicato chiaramente se il budello non è commestibile.

Caffeina Nelle bevande ed “energy drinks” contenenti un tenore di caffeina superiore ai 150 mg/l va riportata in etichetta la scritta “Tenore elevato di caffeina” con l’aggiunta (nello stesso campo visivo) dell’avvertenza: “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.

Vendite via web Un’altra novità riguarda per la prima volta la vendita di alimenti sul web. I consumatori dovranno disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge (come nome dell’alimento, lista ingredienti, allergeni, quantità netta, ecc.) prima della conclusione dell’acquisto, ad eccezione della data di scadenza o simili, che invece potranno essere fornite insieme alla consegna dell’alimento.

Prodotti esentati Esistono alcune tipologie di prodotti esonerati dagli obblighi di etichettatura nutrizionale che abbiamo sin qui descritto. Si tratta dei prodotti ortofrutticoli freschi, le farine, le acque, aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gomme da masticare, integratori alimentari, ecc. Sono altresì esclusi dall’obbligo di etichetta nutrizionale i prodotti preincartati (gli alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato, per intenderci) e quelli contenuti in confezioni piccole, con superficie inferiore ai 25 centimetri quadrati.

Condividi su

Lascia un commento

Dicci la tua! Scrivi nello spazio qui sotto cosa pensi dell’articolo, la tua opinione è importante per noi.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Iscriviti alla
newsletter

di Consumatori

Ricevi ogni mese via mail la rivista digitale e le notizie più interessanti