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Canone Rai, ecco il decalogo dell’Unione Nazionale Consumatori

Canone_Rai.jpgL’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un decalogo con tutte le novità contenute nella norma che regola la nuova modalità di pagamento del canone Rai.

1) Pagamento entro il 31 ottobre 2016 per chi non è titolare di utenza elettrica e per chi abita nelle isole che non sono interconnesse alla rete di trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene. Il canone sarà pagato in unica soluzione, con versamento di 100 euro. Non si sa ancora il codice da usare e se il pagamento avverrà con modello F24 o bollettino postale. Si auspica che ci siano entrambe le ipotesi.

2) Tra moglie e marito chi paga? La risposta è: l’intestatario dell’utenza elettrica. Nel decreto, infatti, è previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone Rai al titolare del contratto di energia.

3) Chi autocertifica tra moglie e marito? Se i vecchi abbonati alla Rai vengono sostituiti d’ufficio con il componente della famiglia che paga la luce, a fronte di due richieste di pagamento, il marito dovrà presentare un’autocertificazione per non pagare due volte.

4) Defunti intestatari della bolletta. L’UNC condivide che l’Agenzia delle entrate proceda alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto, così da risolvere una volta per tutte il problema dell’allineamento delle banche dati. Resta, però, il problema dei defunti che risultano ancora titolari del contratto di somministrazione dell’energia. Sono molti, ad esempio, i casi di vedove anziane  che non hanno proceduto alla voltura e hanno lasciato il marito defunto come intestatario della fornitura elettrica.

L’UNC denuncia poi il costo eccessivo delle volture, che in questa fase andrebbero favorite, senza gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie. L’Associazione ha chiesto ai ministeri competenti di superare quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica. Attualmente, infatti, c’è un contributo fisso di 27,03 euro per oneri amministrativi a favore del distributore, il pagamento di 16 euro per l’imposta di bollo e, per il mercato tutelato, un contributo fisso di 23 euro, mentre per il mercato libero non vi è alcun tetto, demandando a quanto indicato nei singoli contratti. L’esercente può richiedere al cliente anche un deposito cauzionale. Insomma, nella migliore delle ipotesi si tratta di un pagamento di 66 euro, il 66% del canone Rai.

5) In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, “il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo”.

6) I soldi vanno prioritariamente per la luce. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica, evitando così problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.

7) Solleciti di pagamento. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone.

In ogni caso, per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.

8) No al distacco della luce: in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

9) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi. Nei casi in cui il tardivo versamento del canone non dipende da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico. “Un atto dovuto, ma non basta – commenta l’UNC – Andava chiarito che non si devono pagare sanzioni ed interessi anche in caso di incolpevole omesso o parziale versamento del canone, oppure a fronte di contestazioni. Il consumatore non può essere chiamato a rispondere di qualunque tipo di disguido attribuibile alle società elettriche”.

10) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni.

marzo 2016 – fonte: helpconsumatori

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