Proprio non ne volete sapere il pagare il canone Rai di 113,50 euro? Il modo c’è. Rinunciare alla tivù e, nei fatti, disfarsi dell’apparecchio televisivo. Come ? Ce lo spiega Altroconsumo
- Comunicare all’Agenzia delle entrate (Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino), tramite raccomandata a.r., il mancato possesso di apparecchi televisivi (in seguito a furto, rottamazione, incendio…)
- Segnalare la cessione degli apparecchi in grado di ricevere il segnale televisivo, indicando le generalità del nuovo proprietario
- Richiedere all’Agenzia delle entrate (Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino) il suggellamento (chiusura tramite appositi involucri) degli apprecchi, in modo da risultare inutilizzabili. Questa operazione costa 5,16 euro per ogni apparecchio da suggellare.
Intanto, insieme all’avvicinarsi della scadenza (31 gennaio), in Rete si moltiplicano notizie infondate su provvedimenti che legittimerebbero l’evasione. L’ultima bufala, in ordine di tempo, è quella per cui esisterebbe una sentenza della Corte europea dei diritti umani che si sarebbe espressa sull’illegittimità della tassa. Ma non è così. “È falsa e destituita di ogni fondamento la notizia diffusa nei giorni scorsi sulla presunta decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo l’illegittimità della riscossione del Canone radiotelevisivo. Al contrario, la Corte Europea si è pronunciata con decisione 33/04 del 31 marzo 2009, affermandone la piena legittimità – spiega l’Agenzia – Pertanto, tutti i possessori di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi sono tenuti al pagamento del Canone entro il 31 gennaio 2014. In caso di inottemperanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge”.
Quando è possibile non pagare il canone Rai? L’esenzione dal pagamento del canone Rai spetta a chi possiede questi tre requisiti: chi ha compiuto i 75 anni entro il termine di pagamento del canone (31 gennaio 2014, in questo caso), convive solamente con il coniuge e, conteggiando anche il reddito del coniuge, ha un reddito annuo lordo non superiore a 6.713,98 euro.
10 gennaio 2013 – fonte: helpconsumatori