Nei distributori automatici di bibite e alimenti, spesso, non possiamo avere informazioni alimentari sui prodotti che vogliamo acquistare. Invece dovrebbero esserci! Le informazioni previste come obbligatorie in etichetta, infatti, devono venire messe a disposizione del consumatore prima della sua scelta d’acquisto anche nel caso delle cosiddette “vendite a distanza”. In ragione di ciò, il “venditore a distanza” che in questo caso coincide con il gestore della macchina, deve garantire un’informazione completa su tutti i prodotti ivi contenuti, offrendo copia delle relative etichette in prossimità della macchina stessa.
Per i prodotti sfusi (caffè, tè, cappuccino, ecc.) è obbligatoria l’informazione in merito alla presenza di allergeni. In questo caso, la principale novità introdotta dal regolamento (UE) 1169/2011 è l’introduzione del dovere imprescindibile e inderogabile d’informazione in merito alla presenza di allergeni nel prodotto venduto.
maggio 2015